IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Premesso che il procuratore della Repubblica ha chiesto a questo giudice per le indagini preliminari, ai sensi degli artt. 415 e 549 del c.p.p., l'archiviazione del procedimento penale n. 3306/1989 c/ignoti, responsabili del reato di cui agli artt. 485 e 491 del c.p. "per avere, al fine di procurarsi un vantaggio, apposto una firma apocrifa sull'assegno tratto sul c/c 1/17202/70 per L. 400.000, negoziandolo. In comune di Moiano il 10 agosto 1989"; Ritenuto che in detto procedimento penale non e' stata svolta alcuna indagine, constando il relativo fascicolo processuale del solo protesto, elevato perche' trattavasi "di titolo rubato come da denuncia" e con "firma non conforme a quella depositata"; Letta la sentenza della Corte costituzionale 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 445, con cui e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 157 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nonche' dell'art. 554, secondo comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al p.m., fissando il termine indispensabile per il loro compimento; Ritenuto che il profilo di incostituzionalita' rilevato dalla Corte costituzionale con la suddetta sentenza e' presente anche per quel che concerne la norma dell'art. 415, secondo comma, richiamata per il procedimento davanti al pretore dell'art. 549 del c.p.p.; Rilevato infatti che, in materia di reato commesso da persone ignote, allorche' il p.m. presenta richiesta di archiviazione al giudice, questi puo' o accogliere la richiesta di archiviazione o, qualora ritenga che il reato sia da attribuire a persona gia' individuata, ordinare che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato, senza che la norma in esame prenda in considerazione l'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ritenga necessarie ulteriori indagini, e cio' diversamente da quanto previsto per il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dall'art. 409, quarto comma ed ora, a seguito della citata sentenza n. 445/1990 della Corte costituzionale, anche per il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale nell'ipotesi di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato; Ritenuto infatti che la differenza introdotta, nei confronti della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato e per essere ignoto l'autore del reato, dagli artt. 409, quarto comma, e dall'art. 415, secondo comma, del c.p.p., e, con riferimento al procedimento pretorile, tra l'art. 554, secondo comma, nella parte dichiarata incostituzionale con la sentenza suddetta e l'art. 415, secondo comma, richiamato dall'art. 549 del c.p.p., viola l'art. 3, primo comma, della Costituzione per ingiustificata disparita' di trattamento, contrastando, pertanto, con i canoni della ragionevolezza e della coerenza, cristallizzati nell'art. 3 medesimo; Ritenuto pertanto che la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante al fine del giudizio e non manifestamente infondata;