IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Premesso  che  il procuratore della Repubblica ha chiesto a questo
 giudice per le indagini preliminari, ai sensi degli artt. 415  e  549
 del  c.p.p.,  l'archiviazione  del  procedimento  penale n. 3306/1989
 c/ignoti, responsabili del reato di cui agli artt. 485 e 491 del c.p.
 "per  avere,  al  fine  di procurarsi un vantaggio, apposto una firma
 apocrifa sull'assegno tratto  sul  c/c  1/17202/70  per  L.  400.000,
 negoziandolo. In comune di Moiano il 10 agosto 1989";
    Ritenuto  che  in  detto  procedimento  penale non e' stata svolta
 alcuna indagine, constando il relativo fascicolo processuale del solo
 protesto,  elevato  perche'  trattavasi  "di  titolo  rubato  come da
 denuncia" e con "firma non conforme a quella depositata";
    Letta  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  26 settembre-12
 ottobre 1990, n. 445, con cui e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
 costituzionale   dell'art.   157   delle   norme  di  attuazione,  di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale d.lgs.  28
 luglio 1989, n. 271, nonche' dell'art. 554, secondo comma del c.p.p.,
 nella parte in cui non prevede che, di fronte  ad  una  richiesta  di
 archiviazione  presentata per infondatezza della notizia di reato, il
 giudice per le indagini preliminari presso la pretura  circondariale,
 se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al
 p.m., fissando il termine indispensabile per il loro compimento;
    Ritenuto  che  il  profilo  di  incostituzionalita' rilevato dalla
 Corte costituzionale con la suddetta sentenza e' presente  anche  per
 quel  che  concerne la norma dell'art. 415, secondo comma, richiamata
 per il procedimento davanti al pretore dell'art. 549 del c.p.p.;
    Rilevato  infatti  che,  in  materia  di reato commesso da persone
 ignote, allorche' il p.m.  presenta  richiesta  di  archiviazione  al
 giudice,  questi  puo'  o accogliere la richiesta di archiviazione o,
 qualora ritenga che  il  reato  sia  da  attribuire  a  persona  gia'
 individuata, ordinare che il nome di questa sia iscritto nel registro
 delle notizie di reato,  senza  che  la  norma  in  esame  prenda  in
 considerazione   l'ipotesi   in   cui  il  giudice  per  le  indagini
 preliminari   ritenga   necessarie   ulteriori   indagini,   e   cio'
 diversamente  da  quanto  previsto  per  il  giudice  per le indagini
 preliminari presso il tribunale dall'art. 409, quarto comma ed ora, a
 seguito della citata sentenza n. 445/1990 della Corte costituzionale,
 anche per il giudice per le indagini preliminari  presso  la  pretura
 circondariale   nell'ipotesi   di   richiesta  di  archiviazione  per
 infondatezza della notizia di reato;
    Ritenuto infatti che la differenza introdotta, nei confronti della
 richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato  e
 per  essere ignoto l'autore del reato, dagli artt. 409, quarto comma,
 e dall'art. 415, secondo comma, del c.p.p.,  e,  con  riferimento  al
 procedimento  pretorile,  tra  l'art. 554, secondo comma, nella parte
 dichiarata incostituzionale con la sentenza suddetta  e  l'art.  415,
 secondo  comma,  richiamato dall'art. 549 del c.p.p., viola l'art. 3,
 primo comma, della  Costituzione  per  ingiustificata  disparita'  di
 trattamento,    contrastando,    pertanto,   con   i   canoni   della
 ragionevolezza e della coerenza, cristallizzati nell'art. 3 medesimo;
    Ritenuto  pertanto che la questione di legittimita' costituzionale
 e' rilevante al fine del giudizio e non manifestamente infondata;